Sez. L, Sentenza n. 1001 del 12/02/1980 (Rv. 404439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - COMPUTO DELLA BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - COMPUTO DELLA BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA.*
L'esclusione dal computo della base pensionabile di una determinata gratifica corrisposta con carattere di continuita disposta da un contratto collettivo e legittima ove tale pensione non sia sostitutiva dell'indennita di anzianita. (principio enunciato in relazione al CCNL 20 aprile 1951, per il personale degli enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti, reso efficace erga omnes con DPR 9 maggio 1961 n 816, che escludeva dalla base pensionabile la gratifica corrisposta a giugno).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1951, DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)