Sez. L, Sentenza n. 3918 del 21/06/1980 (Rv. 407808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DENEGATA COMPUTABILITA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA AI FINI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO DELL'ALTO E MEDIO BELICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DENEGATA COMPUTABILITA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA AI FINI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO DELL'ALTO E MEDIO BELICE.*
Il principio fissato nell'art 2121 cod civ in forza del quale ogni elemento convenzionale, integrativo della retribuzione, va computato nel calcolo delle indennita di preavviso e di anzianita, non puo essere esteso ad altre spettanze del dipendente che trovino esclusiva fonte nella volonta contrattuale. La quattordicesima mensilita, pertanto, non spiega alcun effetto, ai fini pensionistici, ove, in base alla disciplina concretamente applicabile, la stessa non e considerata nella Determinazione della pensione. (principio enunciato in relazione al CCNL legge 20 aprile 1951 per i dipendenti del consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice, avente efficacia erga omnes e che prevede, ai fini pensionistici il computo della tredicesima mensilita, ma non anche della quattordicesima). (V 1656/80, mass n 402256; (V 1001/80, mass n 404439; (Conf 2897/79, mass n 399232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)