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Sez. 4, Sentenza n. 8087 del 28/02/1990 Ud. (dep. 04/06/1990) Rv. 184550 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREPOSTO - CAPOCANTIERE - SOGGETTO SOLTANTO SUSSIDIARIO - EVENTUALE RESPONSABILITÀ - MAI ESCLUSIVA, MA SOLO CONCORRENTE.*
Stato
decisa il 1990-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184550-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREPOSTO - CAPOCANTIERE - SOGGETTO SOLTANTO SUSSIDIARIO - EVENTUALE RESPONSABILITÀ - MAI ESCLUSIVA, MA SOLO CONCORRENTE.*

In tema di reato colposo commesso con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, il preposto, in particolare il capocantiere, è un soggetto soltanto sussidiario, la cui eventuale responsabilità non è mai esclusiva, ma può solo concorrere con quella dell'imprenditore o del direttore dei lavori. (Conf mass n 151790; (Conf mass n 144641).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)