Sez. 4, Sentenza n. 750 del 12/10/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151790 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ DEL SOLO PREPOSTO - ESCLUSIONE - CONCORSO NEL REATO CON IL DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ DEL SOLO PREPOSTO - ESCLUSIONE - CONCORSO NEL REATO CON IL DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ.*
L'adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro compete solo a chi rivesta la qualifica di dirigente; quindi il capocantiere, semplice preposto, non va ritenuto unico responsabile in caso di infortunio per la mancata attuazione delle predette misure, ma, eventualmente, in concorso con altri, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni. (V mass n 119911; (V mass n 119851).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 26, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 27, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)