Sez. L, Sentenza n. 2436 del 27/03/1990 (Rv. 466159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - REGIME ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ASSISTENZA SANITARIA PER I DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE - EROGAZIONE DA PARTE DEL FASDAI - CARATTERE FACOLTATIVO ED ORIGINE CONTRATTUALE - MAGGIORAZIONE AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 386 DEL 1974 - ESCLUSIONE - ART. 3 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - INTRODUZIONE DI DETTA MAGGIORAZIONE - ESTENSIONE PER I DIRIGENTI - SENTENZA N. 103 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - REGIME ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ASSISTENZA SANITARIA PER I DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE - EROGAZIONE DA PARTE DEL FASDAI - CARATTERE FACOLTATIVO ED ORIGINE CONTRATTUALE - MAGGIORAZIONE AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 386 DEL 1974 - ESCLUSIONE - ART. 3 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - INTRODUZIONE DI DETTA MAGGIORAZIONE - ESTENSIONE PER I DIRIGENTI - SENTENZA N. 103 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Poiché nel regime anteriore all'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria erogata ai dirigenti di aziende industriali dal fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali (F.A.S.d.a.I.) - istituto con accordo collettivo 14 dicembre 1956, esteso erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483 - aveva carattere facoltativo ed origine contrattuale, dal predetto fondo non era dovuta per gli iscritti la maggiorazione aggiuntiva ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie (maggiorazione istituita, per i lavoratori dipendenti iscritti alla suddetta Assicurazione obbligatoria, dall'art. 4, primo comma, della legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, al fine di finanziare l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici pubblici verso gli enti ospedalieri). Tale maggiorazione è stata invece introdotta, a partire dall'1 gennaio 1980, dall'art. 3, primo comma, lett. C), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, che contestualmente alla previsione per tutti i dirigenti dell'Obbligo di versare i contributi di malattia secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al FASDAI, ha esteso l'assistenza sanitaria ed il relativo Obbligo di contribuzione anche ai dirigenti che prima ne erano stati sprovvisti perché non assistiti da enti, casse o fondi aziendali, non potendo trarsi argomento in contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1981 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 siccome limitativa dell'Assicurazione obbligatoria di malattia). (V 0000/89, mass n 463389; (Conf 2031/88, mass n 437903).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 17/08/1974 num. 386 art. 4, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)