Sez. L, Sentenza n. 6278 del 01/12/1984 (Rv. 437903 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*
Non è decisorio - ed è, conseguentemente, insuscettibile di ricorso per Cassazione - il provvedimento di ammissione delle prove per interrogatorio e per testi anche se incidente implicitamente sulla proponibilità della domanda (nella specie: Azione di risarcimento, per danni da infortunio sul lavoro, ex art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei confronti di un datore di lavoro assolto per insufficienza di prova) trattandosi di provvedimento giurisdizionale avente natura di ordinanza revocabile, in quanto dispone per l'ulteriore corso del processo, anche se, a tale limitato fine, prende in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito. (V 5806/82, mass n 423354; (V 6363/81, mass n 417162; (Conf 6454/82, mass n 424086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)