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Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 30/07/1999 (Rv. 529139 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE | Miglioramenti e addizioni eseguiti dal locatore - Esclusione-.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529139-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE

Miglioramenti e addizioni apportati dal locatore sull'immobile locato - nella specie caldaia a metano, impianto di condizionamento e porta blindata - non rientrano nell' art. 23 legge 27 luglio 1978 n. 392 a norma del quale egli, per riparazioni straordinarie, può chiedere al conduttore un'integrazione del canone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)