Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 30/07/1999 (Rv. 529139 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE | Miglioramenti e addizioni eseguiti dal locatore - Esclusione-.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE
Miglioramenti e addizioni apportati dal locatore sull'immobile locato - nella specie caldaia a metano, impianto di condizionamento e porta blindata - non rientrano nell' art. 23 legge 27 luglio 1978 n. 392 a norma del quale egli, per riparazioni straordinarie, può chiedere al conduttore un'integrazione del canone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)