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Sez. 3, Sentenza n. 11857 del 23/11/1998 (Rv. 521016 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Integrazione per opere di straordinaria manutenzione e di conservazione non prorogabili - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521016-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

L'art. 23 della legge 27 luglio 1978 n. 392, prevede due ipotesi alternative e non dipendenti l'una dall'altra per conseguire l'integrazione del canone, quella in cui siano state compiute opere improrogabili, necessarie per conservare al bene locato la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui il bene è adibito e quella in cui siano state compiute opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità. Peraltro, la diretta incidenza dei lavori condominiali sul godimento dell'unità locata non costituisce un requisito necessario per ottenere l'integrazione (nella specie la sentenza di merito annullata dalla S.C. aveva ritenuto che le opere eseguite: ampliamento della vasca di accumulo di acqua potabile, rifacimento dei quattro impianti di elevazione già esistenti, rifacimento della facciata, impianto antifulmine non rispondevano alle condizioni richieste per determinare l'aumento del canone ai sensi del citato art. 23).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)