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Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002 (Rv. 557305 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione della misura - Contributi offerti da terzi a scopo di liberalità ad uno dei coniugi - Assimilabilità al contributo offerto direttamente da uno dei coniugi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557305-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Poiché, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, il criterio del contributo personale o economico dato dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio esige la diretta provenienza del contributo stesso, l'apporto di estranei al nucleo familiare (nella specie, parenti del coniuge richiedente l'assegno di divorzio) non può essere preso in considerazione a quei fini, sia perché caratterizzato da liberalità, sia perché non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, attraverso l'aumento dell'assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l'incremento del patrimonio familiare favorito dall'intervento liberale di terzi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)