Sez. 1, Sentenza n. 4617 del 07/05/1998 (Rv. 515193 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura assistenziale - Sussistenza - Obbligo di corresponsione - Presupposti - Stato di bisogno dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione - Solidarietà parentale - Rilevanza - Esclusione - Liquidazione concreta della somma dovuta - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno periodico di divorzio, il cui riconoscimento non si fonda sulla esistenza di uno stato di bisogno dell'altro coniuge, ha carattere esclusivamente assistenziale, trovando il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante (in essi compresi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità), da intendersi come inadeguatezza alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio. In presenza di tale presupposto (da valutare anche con riferimento ai mezzi di sostentamento acquisibili attraverso l'esplicazione di attività lavorativa confacente alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto; alle condizioni personali, di età e di salute; alle condizioni socio - ambientali, intese come concrete possibilità offerte dal locale mercato del lavoro), la concreta liquidazione dell'assegno va compiuta in base alla valutazione dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, comune o individuale, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio -senza che risulti obbligatorio, per il giudice di merito, il ricorso a tutti, contemporaneamente, i suddetti parametri - anche con riferimento alle deduzioni ed alle specifiche richieste della parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso. In particolare, la solidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per sè sola, l'obbligo primario dell'altro coniuge, né può, ancora, rilevare, ai fini suddetti, la circostanza che, per un considerevole periodo, in passato, non sia stato sollecitato il pagamento dell'assegno già liquidato in sede di separazione, non potendo il mancato adempimento di un obbligo di pagamento (da assolvere, salvo patto contrario, presso il domicilio del creditore, ex art. 1182 cod. civ.) risolversi in un vantaggio per lo stesso debitore inadempiente, a meno che, nel contesto di altre circostanze, ed in una complessiva valutazione fattuale, non sia lecito attribuire, a tale vicenda, un diverso, particolare e non equivoco significato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)