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Sez. 6, Sentenza n. 30716 del 14/05/2024 Cc. (dep. 26/07/2024) Rv. 286848-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286848-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)