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Sez. 4, Sentenza n. 14895 del 20/03/2024 Cc. (dep. 11/04/2024) Rv. 286122-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286122-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso

di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)