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Sez. 3, Sentenza n. 612 del 22/02/1968 (Rv. 331755 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - NOZIONE - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE IN LUOGO DI QUELLA ORIGINARIA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER FINITA LOCAZIONE - AMMISSIBILITA IN RELAZIONE ALLO JUS SUPERVENIENS.*
Stato
decisa il 1968-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331755-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE- NUOVA - NOZIONE - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE IN LUOGO DI QUELLA ORIGINARIA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER FINITA LOCAZIONE - AMMISSIBILITA IN RELAZIONE ALLO JUS SUPERVENIENS.*

Costituisce domanda nuova, inammissibile anche nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183 cod.proc.civ. quella che, attraverso l'immutazione del fatto costitutivo, introduca nel processo un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, alterando l'oggetto dell'originaria pretesa. (nella specie, il locatore aveva chiesto il rilascio dello immobile per finita locazione sopravvenuta, nel corso del giudizio, la nuova legge che prorogava il blocco delle locazioni, lo stesso locatore aveva domandato la cessazione della proroga legale per urgente ed improrogabile necessita di occupare l'immobile. Tale seconda domanda e stata ritenuta una emendatio della precedente come tale ammissibile, implicando una semplice modifica della causa petendi in relazione alla nuova situazione giuridica determinata dallo ius superveniens).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)