Sez. 3, Sentenza n. 3092 del 03/10/1968 (Rv. 335983 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
In caso di scontro di veicoli con reciprocita di danni l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non dispensa l'altro dal fornire la prova liberatoria, la quale non puo ritenersi raggiunta se non quando sia stato dimostrato che anche di fronte alla colpa altrui si e fatto tutto il possibile per evitare il danno. La presunzione di colpa reciproca, pero, viene meno quando sia concretamente accertato che la causa della collisione sia da attribuirsi esclusivamente alla colpa di uno dei conducenti, perche l'accertamento della colpa determinante ed assorbente di questo viene ad eliminare ogni Rilevanza dell'eventuale colpa concorrente dell'altro. (nella specie e stata riconosciuta la responsabilita esclusiva di un automobilista, il quale, dopo essersi portato in prossimita del centro di un crocevia urbano per svoltare a sinistra ed essersi fermato per lasciar transitare un veicolo proveniente in senso inverso e avente la precedenza, improvvisamente, senza fare alcuna segnalazione e senza accertarsi che a tergo la strada fosse libera, esegui manovra di retromarcia andando ad urtare contro altro veicolo incolonnatosi dietro al suo). (V. N. 1353-68, mass. N. 332954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)