Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 29/04/1968 (Rv. 332954 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, comma secondo, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se e in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto, l, indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l, evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie gia acquisite al processo non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l, Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l, altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di quest, ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Conforme alle sentenze n.2215-67, massima n.329386' n.552-66, massima n.321103, nella prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)