Sez. 2, Ordinanza n. 17106 del 12/11/2003 (Rv. 568139 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità nelle azioni di accertamento negativo - Dedotta transazione ed estinzione dell'obbligazione - Oggetto della lite - Rapporto obbligatorio principale - Conseguenze sulla competenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita. Ne consegue che, quando venga dedotta l'estinzione dell'obbligazione in forza di una pretesa transazione, l'oggetto dell'accertamento giudiziale è comunque il rapporto obbligatorio principale, al quale è necessario fare riferimento per determinare il contenuto della iniziale obbligazione ed individuare il criterio di collegamento indicato nell'art. 20 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)