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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1992 (Rv. 475297 - 01)

Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere | Criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 cod.proc.civ. - Applicabilità nelle azioni di condanna di accertamento e costitutive - Presupposto - Configurabilità nelle azioni di accertamento negativo.
Stato
decisa il 1992-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475297-01

Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere

In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 cod.proc.civ. trova applicazione non solo nelle azioni di condanna, ma anche in quelle di accertamento e costitutive, purché possa stabilirsi una relazione fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa è sorta o deve essere eseguita. Nelle azioni di accertamento negativo tale relazione deve intendersi in senso ipotetico, vale a dire in riferimento al luogo in cui l'obbligazione, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)