Sez. L - , Sentenza n. 3187 del 07/02/2017 (Rv. 643081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Rinnovazione del licenziamento nullo per carenza di forma scritta - Rapporto soggetto alla tutela obbligatoria - Secondo licenziamento illegittimo - Reintegra - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora un primo licenziamento, viziato per carenza di forma, sia seguito da un secondo, non affetto da vizi formali ma illegittimo per carenza di giusta causa, la tutela che il lavoratore può invocare per l’assenza del requisito formale sarà limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi e, laddove non sussista il requisito dimensionale di cui all’art. 18 st.lav., dall’illegittimità del secondo licenziamento deriveranno unicamente gli effetti di cui alla l. n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)