diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2259 del 02/04/1986 (Rv. 445406 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE O COMPORTAMENTO NON DI BUONA FEDE, NEGLIGENTE, INFEDELE E SCORRETTO DEL LAVORATORE ASSICURATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - DISCONOSCIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD EPOCA ANTERIORE AL D.L. N. 453 DEL 1983.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445406-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE O COMPORTAMENTO NON DI BUONA FEDE, NEGLIGENTE, INFEDELE E SCORRETTO DEL LAVORATORE ASSICURATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - DISCONOSCIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD EPOCA ANTERIORE AL D.L. N. 453 DEL 1983.*

La sospensione della prestazione lavorativa per causa di malattia (art. 2110 cod. civ.) comporta, anche ai fini del rapporto con l'istituto assicuratore, l'Obbligo del lavoratore infermo, assente dal servizio, di sottostare a tutte le prescrizioni mediche impartitegli dal medico curante, per non aggravare le sue già menomate condizioni di salute e per ottenere la più sollecita, in quanto possibile, reintegrazione delle proprie energie fisiche allo scopo di riprendere il lavoro nel termine diagnosticato. L'inosservanza delle prescrizioni mediche, o il comportamento non di buona fede, negligente, infedele e scorretto del lavoratore assicurato (che si sottrae con dolo o per colpa alla necessaria visita fiscale di controllo) legittima, nell'ambito del rapporto di Assicurazione (anche per le esigenze pubblicistiche e sociali di arginare l'antisociale fenomeno dell'"assenteismo"), il disconoscimento (sospensione o riduzione) dell'indennità di malattia, allorquando viene meno, per colpa dell'assicurato, ed in conseguenza dell'immediato Esercizio del legittimo potere di accertamento e di controllo sanitario da parte dell'istituto assicuratore, la prova della perdurante esistenza della malattia, e cioè lo stesso presupposto per la corresponsione dell'indennità medesima. (principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 453, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638). (V 1686/86, mass n 445032; (V 3884/84, mass n 435824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 453 art. 5, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)