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Sez. L, Sentenza n. 3884 del 02/07/1984 (Rv. 435824 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - INDENNITÀ DI MALATTIA - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI CONTROLLO PER ASSENZA DA CASA DEL LAVORATORE - CONSEGUENZE - PERDITA DELLA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435824-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - INDENNITÀ DI MALATTIA - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI CONTROLLO PER ASSENZA DA CASA DEL LAVORATORE - CONSEGUENZE - PERDITA DELLA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema d'indennità di malattia, sono ammissibili limitazioni al diritto dell'assicurato derivanti non direttamente dalla legge ma da Disposizioni (regolamentari o collettive) di rango inferiore; peraltro, la mancata effettuazione della visita di controllo, per l'assenza da casa del lavoratore, non può comportare la perdita dell'intera indennità ma solo la sospensione della stessa finché non sia stato possibile compiere (con esito positivo) l'accertamento anzidetto. (V 3889/80, mass n 407771; (V 3749/80, mass n 407600; (V 2354/80, mass n 406045; (V 515/78, mass n 389821 e 389820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)