Sez. U, Sentenza n. 3839 del 05/09/1989 (Rv. 463707 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - IMPIEGO PUBBLICO - INTERESSI NELLA MISURA LEGALE SU CREDITI RETRIBUTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - IMPIEGO PUBBLICO - INTERESSI NELLA MISURA LEGALE SU CREDITI RETRIBUTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende tutte le pretese che nel rapporto di pubblico impiego trovino il loro titolo, anche se abbiano contenuto patrimoniale, con esclusione di quelle concernenti diritti patrimoniali conseguenziali, intendendosi per tali quei diritti che siano conseguenza ulteriore e non immediata dell'illegittimità del provvedimento e del comportamento della pubblica amministrazione, il cui accertamento richieda, pertanto, un'indagine che esorbiti dall'applicazione delle norme che regolano il rapporto stesso. Ne deriva che è devoluta a detta giurisdizione anche la domanda di corresponsione degli interessi nella misura legale sul credito retributivo del pubblico dipendente, attesa l'irrilevanza, alla stregua del criterio del cosiddetto petitum sostanziale, sia della qualificazione di moratori ad essi assegnata dall'attore sia dell'evidenziazione, ad opera del medesimo, di un comportamento dilatorio dell'ente pubblico debitore. (V 113/89, mass n 461347; (V 5384/88, mass n 460022; (V 5379/88, mass n 460019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)