Sez. 4, Sentenza n. 1671 del 20/12/1971 Ud. (dep. 18/03/1972) Rv. 120567 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - COINCIDENZA DELLE CONCLUSIONI PERITALI COL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - COINCIDENZA DELLE CONCLUSIONI PERITALI COL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Quando le conclusioni del perito coincidano con il convincimento del giudice, questi non e tenuto ad una elaborata e dettagliata motivazione sempre che gli argomenti e le ragioni esposte nella perizia risultino adeguatamente illustrati; se, invece, la perizia presenti rilevanti lacune, il giudice e tenuto a sottoporre il responso peritale ad una specifica valutazione critica integrandone la motivazione. In detto ultimo caso l'inottemperanza da parte del giudice di siffatto dovere comporta il vizio di difetto o insufficienza della motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)