Sez. 1, Sentenza n. 12532 del 24/11/1992 (Rv. 479686 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Ente regionale pugliese per i trasporti - Consiglio di amministrazione - Componenti - Ineleggibilità a consigliere regionale - Configurabilità - Esclusione.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
L'ineleggibilità a consigliere regionale, prevista dall'art. 2 n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nei confronti, tra gli altri, degli amministratori di istituti, consorzi o aziende dipendenti dalla regione, non si applica ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale pugliese per i trasporti, il quale ha una competenza amministrativa che non comporta la gestione di servizi, con la conseguenza che, pur essendo soggetto alla vigilanza della regione, non può ritenersi compreso nelle più specifiche tipologie di "istituto, consorzio o azienda" contemplate nella predetta norma (salva restando l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale, che è prevista dall'art. 3 n. 1 della legge 23 aprile 1981 n. 154 per gli amministratori degli enti in genere, oltre che di istituti o aziende, soggetti a vigilanza regionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)