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Sez. 1, Sentenza n. 25944 del 11/12/2007 (Rv. 600946 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Regione Abruzzo - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Consiglio di amministrazione - Componenti - Ineleggibilità a consigliere regionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600946-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Sussiste la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - prevista, in linea con l'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dall'art. 2, comma 1, lett. j) della legge reg. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, nei confronti degli amministratori con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, - per il componente del consiglio di amministrazione di una ATER (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale); infatti, la personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile di tale ente, come delineata dall'art. 4 legge reg. Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, non è ostativa ad una situazione di "dipendenza" dalla Regione, ricorrendo la duplice condizione di inerenza dei suoi compiti (attinenti all'edilizia residenziale pubblica) all'area di quelli istituzionali della Regione e dell'effettiva sussistenza di un significativo potere di ingerenza e controllo della Regione sull'Agenzia stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 21/07/1999 num. 44 art. 4, Legge Reg. Abruzzi 30/12/2004 num. 51 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)