Sez. 1, Sentenza n. 1551 del 26/05/1971 (Rv. 351929 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - PRIVILEGI (CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALÈ CAUSE DI PRELAZIONE) - CONCESSIONE DEL CREDITO - CONDIZIONI - LEGITTIMA CONDUZIONE DIRETTA DI FONDO RUSTICO - SUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI TITOLI - ONERE DELL'ISTITUTO DI CREDITO - INOSSERVANZA - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROVA DEL PREGIUDIZIO DELLA SURROGA NEL PRIVILEGIO.*
CREDITO - CREDITO AGRARIO - PRIVILEGI (CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALÈ CAUSE DI PRELAZIONE) - CONCESSIONE DEL CREDITO - CONDIZIONI - LEGITTIMA CONDUZIONE DIRETTA DI FONDO RUSTICO - SUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI TITOLI - ONERE DELL'ISTITUTO DI CREDITO - INOSSERVANZA - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROVA DEL PREGIUDIZIO DELLA SURROGA NEL PRIVILEGIO.*
L'art 2 della legge 5 luglio 1928, n 1760, autorizza la concessione dei prestiti agrari soltanto a coloro che conducono direttamente i fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato, con il conseguente Onere, per chi concede il prestito di accertare la sussistenza di uno di tali titoli, dalla quale dipende il sorgere del privilegio sul fondo, sul bestiame o sulle altre cose oggetto del privilegio stesso (artt 2 e 8 della citata legge). Peraltro il fideiussore, per liberarsi dal vincolo di garanzia, deve dimostrare che, per difetto di tale indagine, sia stato pregiudicato il suo diritto di subentro nel privilegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 2, Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)