Sez. 1, Sentenza n. 3382 del 12/02/2008 (Rv. 602186 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Fondo interbancario di garanzia - Rimborso della perdita subita dalla banca mutuante - Presupposti - Onere di prestare adeguata diligenza da parte della banca mutuante - Configurabilità - Conseguenze - Mancato tempestivo esercizio della garanzia - Violazione dell'obbligo di diligenza - Sussistenza.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, la prestazione di adeguata diligenza da parte della banca mutuante - limitata, per il periodo anteriore al d.m. 7 dicembre 1991, agli accertamenti necessari per l'assunzione delle garanzie, con esclusione quindi della istruttoria relativa alla concessione del mutuo in quanto tale - rappresenta uno degli elementi costitutivi della garanzia sussidiaria gravante sul Fondo Interbancario (istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454), sicché è onere di colui che fa valere la garanzia dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto; in particolare il mancato tempestivo esercizio della garanzia costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul mutuante, idonea, per il fatto stesso del ritardo, a pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Riferimenti normativi: Legge 02/06/1961 num. 454 art. 36, DM Agricoltura e Foreste 15/06/1967 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)