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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del condominio con riferimento a piscina pertinenziale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661414-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale.

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)