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Sez. 5 - , Sentenza n. 19188 del 17/07/2019 (Rv. 654754 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l’acquisto della cd. prima casa - Piscina - Natura di pertinenza - Condizioni e conseguenze.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654754-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso, alla piscina va riconosciuta la natura di pertinenza, e non di area scoperta, quando si tratti di un'opera che, pur avendo una propria individualità fisica e strutturale, sia preordinata funzionalmente al servizio dell'edificio principale e priva di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire una sua diversa destinazione: in detta ipotesi la superficie della piscina deve essere sommata a quella dell'abitazione, mentre non trova applicazione l'art. 4 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, laddove prevede che si considerano di lusso le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 4, DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 5, DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. PP art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)