Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 151 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1979
- Elezioni amministrative . D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82
- Consigli comunali
- Funzione giurisdizionale in materia di controversie elettorali
- Asserita violazione degli artt. 101-106 e 108 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della non fondatezza
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione del Consiglio comunale di Pizzo, emessa il 14 febbraio 1963 sui ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1963;
2) deliberazione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle, emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e nn. 22, 23 e 100 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 108 della Costituzione;
che la motivazione della citata sentenza n. 6 del 1963 vale anche rispetto agli artt. 105 e 106 della Costituzione;
che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le deliberazioni di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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