Sez. 1, Sentenza n. 1954 del 17/06/1968 (Rv. 333975 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - CONDIZIONI PER LA TASSABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - CONDIZIONI PER LA TASSABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di tassabilita, a norma dell'art. 62, comma secondo della legge sul registro, delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato alla registrazione, l'apprezzamento dei giudici di merito circa la sussistenza in concreto degli estremi di detta enunciazione, si risolve in una valutazione di fatto sottratta al Sindacato di legittimita se sorretta da una congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (V. 1340-66, massima n. 322665 1572-65).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)