Sez. 1, Sentenza n. 38 del 08/01/1975 (Rv. 373162 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CONNESSIONE DIRETTA E FUNZIONALE - TRA ATTO ENUNCIATO ED ATTO ENUNCIANTE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CONNESSIONE DIRETTA E FUNZIONALE - TRA ATTO ENUNCIATO ED ATTO ENUNCIANTE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La connessione diretta e funzionale richiesta dall'art 62 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) per la tassabilita delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato per la registrazione (comprese quelle enunziate in una sentenza) non e quella che eventualmente sussista fra il negozio enunziato ed il negozio sul quale in concreto si e basato l'atto (nella specie, una sentenza) che ha dato origine alla tassazione, bensi quella che deve sussistere direttamente fra l'atto enunziato e l'atto enunziante (sentenza). In materia, e insindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato, l'apprezzamento con cui il giudice del merito abbia escluso, fra atto enunziante ed atto enunziato, la sussistenza di siffatta connessione. (V 1016/72, mass nn 357351 e 357352; (V 1954/68, mass nn 333975 e 333976).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)