Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 30/10/1974 (Rv. 371847 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - TRIBUTO COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DECORRENZA - RAPPORTO TRIBUTARIO SORTO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - TRIBUTO COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DECORRENZA - RAPPORTO TRIBUTARIO SORTO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITA.*
Le Disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n 29, e quella interpretativa del 28 marzo 1962, n 147, le quali fissano la decorrenza degli interessi di mora sul tributo complementare dal momento in cui e dovuto il tributo principale, si applicano anche quando il rapporto tributario inerente a quest'ultimo sia sorto anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n 29 del 1961, giacche l'Obbligo del pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi ed esaurito alla data di entrata in vigore di essa, ma dal ritardo ancora perdurante, nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e cioe da un fatto che, protraendosi oltre l'entrata in vigore della nuova legge, e soggetto alla disciplina da questa stabilita. (Conf 1569'73, mass n 364389; 1207'72, mass n 357688; (Conf 896'72, mass n 357136).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)