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Sez. 1, Sentenza n. 896 del 24/03/1972 (Rv. 357136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SUCCESSIONE ANTERIORE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - CONDIZIONI - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357136-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SUCCESSIONE ANTERIORE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - CONDIZIONI - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE.*

Per una successione 'mortis causà apertasi anteriormente alla entrata in vigore delle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147 il contribuente e tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n 29 del 1961 se l'insufficienza degli elementi occorrenti alla integrale liquidazione della imposta di successione e la conseguente necessita di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare siano state determinate da una insufficiente dichiarazione da parte del contribuente stesso del valore dei beni, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. (Conf 2273'70, mass n 348453; 2707'70, mass n 349166; 2670'67, mass n 330102; 2612'67, mass n 329987).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)