Sez. 6, Sentenza n. 7911 del 03/06/1998 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211381 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Definizione del giudizio solo per alcuno o per alcuni dei reati contestati a un singolo imputato - Possibilità - Esclusione - Definizione del giudizio nella sua interezza nei confronti di un singolo imputato - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
In tema di giudizio abbreviato, come emerge dal tenore letterale dell'art. 438, comma primo, cod. proc. pen., l'imputato può chiedere che "il processo sia definito nell'udienza preliminare". Ne consegue che il processo stesso, indifferentemente relativo a uno o più reati, deve essere definito nella sua interezza con riferimento a ciascun singolo imputato, e che il giudizio abbreviato non può essere disposto solo per la parte relativa ad alcuni o ad alcuno dei reati contestati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)