Sez. 6, Sentenza n. 9344 del 07/07/1995 Ud. (dep. 05/09/1995) Rv. 202995 - 01
Procedimento speciale - Giudizio abbreviato - In genere | Processo con più imputati - Separazione delle posizioni soggettive e ammissione del rito abbreviato per talune posizioni -Ammissibilità - Processo con più imputazioni per il singolo imputato - Ammissibilità del giudizio abbreviato per talune delle imputazioni - Esclusione.
Procedimento speciale - Giudizio abbreviato - In genere
Mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione personale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni di singoli imputati cui può essere applicato - ricorrendone le condizioni di legge - il rito abbreviato in luogo di quello ordinario, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo (nel quale cioè si faccia carico di una pluralità di contestazioni ad un imputato): in tale ipotesi permane, per via della connessione, l'unicità del processo e non è possibile l'adozione del rito speciale per parte delle imputazioni e l'adozione del rito ordinario per la restante parte, come risulta dal testo dell'art. 440 comma 1 cod. proc. pen., che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile "definire il processo", cioè risolvere tutte le accuse. La contraria soluzione, con la conseguente moltiplicazione dei processi, frustrerebbe la "ratio" dell'introduzione del rito abbreviato, finalizzata alla deflazione delle pendenze processuali attraverso procedure rapide con la prospettiva per l'imputato di uno sconto di pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)