Sez. L - , Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018 (Rv. 649395 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta - Regime contributivo applicabile - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non si applica ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST., Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)