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Sez. U - , Sentenza n. 27093 del 15/11/2017 (Rv. 646405 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta - Continuità della corresponsione - Regime contributivo meno gravoso - Incidenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646405-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – presente sia nell’art. 11 l. n. 467 del 1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 314 del 1997) – deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 467 art. 11, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)