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Sez. 2, Sentenza n. 316 del 22/01/1996 Cc. (dep. 01/03/1996) Rv. 204027 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere | Estinzione della misura - Liberazione dell'indagato - Revoca del provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204027-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere

Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e dispone l'immediata liberazione dell'indagato, ai sensi degli artt. 302 e 306 cod. proc. pen., non è revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, poiché con tale provvedimento si è esaurita la sua potestà decisoria e gli è pertanto sottratta la possibilità di tornare sulla statuizione adottata; e ciò ancorché il provvedimento revocato non sia stato ancora eseguito, in quanto, una volta depositato, esso acquista formalmente giuridica esistenza, uscendo al di fuori della sfera del giudice che lo ha emesso, ed il momento esecutivo attiene ad aspetti del tutto estrinseci all'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)