Sez. 4, Sentenza n. 3022 del 05/11/2002 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 223325 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Nuova applicazione della custodia cautelare - Condizioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Il Giudice per le indagini preliminari può emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art.302 cod. proc. pen., quando il precedente perda efficacia per non essersi proceduto all'interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art.294 del codice di rito, purché si proceda a previo interrogatorio dell'indagato e vi sia una nuova richiesta del P.M. e sempre che nelle more il giudice non abbia esercitato altrimenti il potere cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'inefficacia della prima misura cautelare, per omesso interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art.294 cod. proc. pen., il giudice applichi una nuova misura, nella specie rappresentata da un provvedimento impositivo dell'obbligo di dimora, egli ha già consumato il proprio potere cautelare, sicché non può fissare l'interrogatorio previsto dall'art.302 cod. proc. pen., né tanto meno effettuare una nuova e diversa valutazione, disponendo l'applicazione di una misura più grave, quale quella della custodia in carcere, che può essere adottata solo in presenza di fatti nuovi (violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto ex art.276 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)