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Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 31/03/1972 (Rv. 357361 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - TEMPO - VENDITA DEFINITIVA CON CLAUSOLA DI CONSEGNA DIFFERITA DELLA COSA È O DI PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - ECCEZIONE DI SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA DELLA PRESTAZIONE - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357361-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - TEMPO - VENDITA DEFINITIVA CON CLAUSOLA DI CONSEGNA DIFFERITA DELLA COSA È O DI PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - ECCEZIONE DI SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA DELLA PRESTAZIONE - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Allorche tra le parti venga stipulato un contratto di compravendita definitiva, anche se sia stato pattuito il differimento della consegna della cosa o del pagamento del prezzo o dell'una e dell'altro insieme, il venditore non puo invocare, ai fini della risoluzione del contratto, la sopravvenuta eccessiva onerosita della prestazione adducendo lo svilimento della moneta ed il correlativo aumento di valore della cosa, posto che la prestazione del venditore deve ritenersi di gia eseguita al momento della manifestazione del consenso; manifestazione che essendo idonea da sola a trasferire nel patrimonio del compratore la cosa venduta, rende estraneo al venditore ogni necessario evento, utile o dannoso, che operi sulla cosa stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)