Sez. 2, Sentenza n. 3575 del 23/05/1988 (Rv. 458888 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DEL RIMEDIO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DEL RIMEDIO.*
Il rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, che è escluso nell'ipotesi di compravendita avente effetto traslativo immediato, ancorché sia stato pattuito il differimento della consegna della cosa venduta, è invece applicabile allorché la vendita abbia, anziché effetti reali immediati, solo efficacia obbligatoria, con effetto traslativo differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto, dipendendo il trasferimento del diritto, oltre che dal consenso, dal verificarsi di un fatto ulteriore, quale, per la vendita di cose indicate solo nel genere, la specificazione o, per la vendita di cosa altrui, l'acquisto della proprietà da parte del venditore. (V 1018/72, mass n 357361; (V 2415/67, mass n 329695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)