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Sez. L, Sentenza n. 20523 del 24/10/2005 (Rv. 585630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Domanda di risarcimento dei danni conseguenti a dequalificazione professionale - Oneri di allegazione e di prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 cod. civ.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assolutamente carente l'allegazione in fatto, finanche in ordine alla mera allegazione dell'asserito inesatto adempimento, in mancanza di qualsiasi pur minima indicazione concreta relativa alle nuove mansioni svolte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)