Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004 (Rv. 574010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Determinazione dell'inquadramento del lavoratore - Individuazione delle qualifiche e categorie contrattuali - Previsione di una stessa attività di base in distinte qualifiche, a seconda delle diverse modalità di svolgimento - Domanda del lavoratore intesa al riconoscimento della qualifica superiore - Onere di allegazione e prova delle modalità di prestazione connesse alla qualifica richiesta - Sussistenza - Fattispecie relativa ad esperto assunto dal Ministero degli Esteri con contratto di diritto privato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Nella specie, relativa ad esperto assunto dal Ministero degli Esteri con contratto di lavoro di diritto privato, la disciplina specifica prevedeva l'inquadramento nei diversi livelli in funzione della professionalità posseduta in precedenza e dunque un'equivalenza o fungibilità di mansioni tra i suddetti livelli; la S.C. ha rilevato che se al livello rivendicato non sono collegabili specifiche mansioni, resta esclusa la possibilità di risalire dalle mansioni al livello e di presupporre che il contemplare diversi livelli comporti il collegamento di specifiche mansioni a ciascuno di essi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)