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Sez. L, Sentenza n. 8767 del 21/07/1992 (Rv. 478266 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Previsione collettiva circa la attribuzione della qualifica corrispondente nel solo caso di possesso di un determinato titolo di studio - Esercizio di dette mansioni in mancanza di quest'ultimo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478266-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

La mancanza del titolo di studio previsto dalla disciplina collettiva per l'attribuzione di una determinata qualifica non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, cod. civ. (nel testo di cui alla legge n. 300 del 1970), nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tenuto conto dell'imperatività della norma predetta e della soggezione di contrarie previsioni collettive alla sanzione di nullità prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)