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Sez. L, Sentenza n. 8606 del 14/06/2002 (Rv. 555074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Promozione automatica alla qualifica superiore - Mancanza di un determinato titolo di studio - Irrilevanza - Esercizio delle relative mansioni in mancanza del titolo o abilitazione richiesta da norme inderogabili per l'esercizio di una determinata attività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima e, di regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, cod. civ., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto; tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività. (Nella specie la Suprema Corte nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti delle ferrovie dello stato, inquadrati nel profilo di macchinisti, a svolgere le relative mansioni, per essersi rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta, per l'esercizio di tali mansioni, dal D.M. n. 11 agosto 1972 n. 9207, posta a tutela della sicurezza dei trasporti ferroviari, ha precisato che tale normativa regolamentare non risulta incompatibile con la privatizzazione delle ferrovie dello stato, né può essere derogata dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)