Sez. L, Sentenza n. 4692 del 11/07/1983 (Rv. 429588 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - RIFERIMENTO AI CRITERI CONTENUTI NELL'ART. 2121 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO ART. 4 LEGGE N. 297 DEL 1982 - RIFERIMENTO AI CRITERI CONTENUTI NELL'ART. 2121 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
In materia di indennità dovuta al marittimo in caso di cessazione del contratto di arruolamento, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982 - a norma del quale detta indennità prevista dall'art. 351 cod. nav., è sostituita dal trattamento di cui all'art. 2121 cod. civ. - doveva ugualmente farsi luogo, ai fini della relativa liquidazione, ai criteri stabiliti da tale ultima norma, posto che, contenendo la norma speciale un rinvio, a detti fini, alle norme corporative ed essendo divenuto il rinvio stesso inoperante a cagione della soppressione dell'ordinamento corporativo, queste ultime dovevano ritenersi sostituite, nella posizione gerarchicamente preminente rispetto alle fonti sussidiarie costituite dagli Usi, dalla menzionata norma propria del rapporto di lavoro comune, conformemente alla generale previsione di cui all'art. 1 cod. nav. Relativamente ad eventuali lacune dell'ordinamento speciale in materia di navigazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 351, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)