Sez. L, Sentenza n. 383 del 17/01/1987 (Rv. 450125 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO - DISCIPLINA - FONTI - NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI LAVORO - INCLUSIONE - NORME CORPORATIVE - ESCLUSIONE - ANALOGIA LEGIS - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO - DISCIPLINA - FONTI - NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI LAVORO - INCLUSIONE - NORME CORPORATIVE - ESCLUSIONE - ANALOGIA LEGIS - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Nel sistema delle fonti di diritto in tema di rapporto di lavoro marittimo - nel quale hanno rango primario le norme costituzionali di generale applicazione in materia di lavoro (come l'art. 36 cost.) e dal quale vanno invece escluse le norme corporative, la cui menzione (anche) nell'art. 1 cod. nav. Deve ritenersi soppressa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 287, salve le eccezioni previste dall'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369 - l'analogia legis, che precede il ricorso al diritto comune o civile, riguarda soltanto le Disposizioni del diritto della navigazione e trova applicazione soltanto in presenza dei relativi presupposti, tra cui la capacità espansiva della formulazione o, quantomeno, della "ratio" della norma di diritto della navigazione, da applicare analogicamente. (V 2132/84, mass n 434168; (V 2132/84, mass n 434167; (V 4692/83, mass n 429588).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Preleggi art. 12, Cod. Navig. art. 1, Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 287 art. 3, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)