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Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007 (Rv. 599955 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato interno - Capi della sentenza non impugnati e autonomi rispetto ai motivi di gravame - Rilevanza - Affermazioni costituenti mera premessa logica della statuizione in concreto adottata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599955-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

Costituisce capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un "decisum" affatto indipendente, ma non anche quello (ricorrente nella specie) relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. (Principio enunciato dalla S.C. in una controversia in tema di risarcimento danni e domanda di manleva proposta da alcuni convenuti nei confronti della propria compagnia assicuratrice; in particolare il giudice di legittimità ha ritenuto che l'affermazione contenuta nella pronuncia di primo grado, secondo cui la sola polizza in relazione alla quale era da ritenersi effettuata la denuncia di sinistro doveva considerarsi quella sottoscritta da entrambi i richiedenti, non si caratterizzava per quella individualità, specificità e autonomia funzionali a consentirne il passaggio in cosa giudicata, stante il carattere meramente argomentativo dell'affermazione, l'assenza di una esplicita domanda di parte, la speculare assenza di un qualsivoglia accertamento compiuto da parte del giudicante, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, non poteva ritenersi preclusa, in secondo grado, la questione dell'operatività di entrambe le polizze azionate e l'esame della correlata questione della prescrizione da esaminare "tout court" e non limitatamente alla polizza presa in esame da quel giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)