diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7620 del 31/03/2006 (Rv. 589274 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Qualificazione giuridica dei fatti quale premessa logica della decisione di merito - Formazione del giudicato - Esclusione - Conseguenze - Attribuzione o non del bene della vita conteso - Efficacia vincolante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589274-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; ne consegue che, impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell'impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rigettato la domanda proposta per ottenere il rifacimento delle parti in pelliccia di un capo di abbigliamento, riqualificando come contratto d'opera e non come compravendita il contratto intercorso tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)