Sez. 5, Sentenza n. 1658 del 24/01/2013 (Rv. 625063 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Atti amministrativi - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Indicazione di una intimazione ad adempiere, anche implicita - Necessità - Avviso di liquidazione - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
L'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 cod. civ., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente - ma anche a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)